Il mercato di ultima istanza è un altro mercato presente nel mondo delle utility, in particolar modo in quelle del gas. Tuttavia non è un mercato che si può scegliere. In questo articolo scenderemo nel dettaglio e del perché è meglio stare alla larga da questo mercato.

Negli anni i consumatori di energia elettrica e gas hanno vissuto la continua lotta tra quale mercato convenisse di più tra tutelato e libero, creando dei veri e propri spaccati.

Non tutti sanno però che oltre a questi due regimi, che risultano essere i più conosciuti, ne esistono altrettanti meno conosciuti, come:

  • il mercato di salvaguardia;
  • il marcato di ultima istanza (FUI);
  • il servizio di default.

A differenza del mercato tutelato, prossimo a terminare, e al mercato libero, i mercati sopracitati non possono essere scelti dai clienti finali, ma ci si finisce solamente in determinati casi, come quando il proprio fornitore dichiara fallimento.

Il mercato di ultima istanza

Il servizio di Fornitura di Ultima Istanza (FUI) è stato introdotto dall’Autorità attraverso, con l’obiettivo di garantire la continuità del servizio gas per quei clienti che rimangono senza fornitore, per motivi indipendenti dalla loro volontà.

Come anticipato non si finisce nel servizio di ultima istanza per volontà propria, ma per cause di forza maggiore, come il fallimento del proprio fornitore o anche la morosità di clienti non disalimentabili.

Difatti qualora la fornitura di gas presenta delle morosità, ma lo stesso utente non può ricevere la cessazione del servizio, in quanto risulta una fornitura non disalimentabile, ovvero che ha bisogno della continuità del servizio, il fornitore può cessare amministrativamente il contratto.

La cessazione amministrativa

La parola stessa lo dice “cessazione amministrativa” ovvero il contratto di fornitura viene cessato esclusivamente in modo amministrativo, ovvero il fornitore non effettuerà più il servizio di fatturazione per il punto di prelievo moroso svincolandolo di fatto nel mercato di ultima istanza.

Il servizio di ultima istanza si può attivare per determinate tipologie di clienti, come, come nel caso già visto delle forniture non disalimentabili o in caso di forniture disalimentabili relative a clienti:

  • domestici;
  • condomini con uso domestico e consumi non superiori a 200.000 Smc/anno;
  • con usi diversi e consumi inferiori a 50.000 Smc/anno.

In pratica, se in presenza di morosità, il fornitore avvia la procedura di interruzione della fornitura tramite il distributore di zona, se la stessa non va a buon fine, perché magari il contatore non è accessibile dall’esterno, il fornitore può richiedere la cessazione amministrativa.

Questo in particolar modo accadeva, e accade, per le abitazioni che sono provviste anche di vecchi contatori del gas, in quanto con i nuovi contatori intelligenti è possibile poter sospendere la fornitura anche a distanza.

In altri casi il distributore potrebbe optare per un’operazione ancora più estrema, come il taglio colonna, ma di questo ne parleremo in un altro articolo.

Chi è il fornitore e quanto si paga nell’ultima istanza

Giunti fin qui ti starai chiedendo chi sarà quindi il fornitore in un’eventuale atterraggio nel mercato di ultima istanza.

In questo caso devi sapere che non tutti i fornitori che opera nel mercato delle utility luce e gas possono prendere in gestione i clienti che vengono cessati amministrativamente.

Difatti, i fornitori che si occupato del mercato di ultima istanza sono individuati attraverso delle gare pubbliche organizzate direttamente dall’Aquirente Unico secondo le indicazioni dell’Autorità, una società pubblica senza fini di lucro che ha il compito di garantire continuità e tutela al mercato.

Queste fare vengono effettuate ogni 2 anni, sulla base di un spread più concorrenziale.

Che vuol dire questo?

Le condizioni economiche applicate nel servizio di ultima istanza sono definitive dall’Autorità ARERA, di base il prezzo del gas è quello definito per il mercato tutelato, ma nel tempo lo stesso subisce delle variazioni.

In un primo periodo pari a 6 mesi vengono applicate le condizioni economiche presenti per il mercato di tutela o comunque in ogni caso regolata dall’ARERA.

Successivamente ai 6 mesi le condizioni cambiano, ovvero sono sempre regolate dall’ARERA ma a queste viene aggiunto un valore denominato parametro β (gamma).

Le gare che si svolgono ogni 2 anni sono proprio in virtù di quanto più basso è questo parametro che va ad influire sul totale del costo di ogni singolo standard metro cubo.

In ogni caso l’utente finale che si ritrovi con una fornitura di ultima istanza può sempre decidere di far richiesta di passaggio ad altro fornitore sottoscrivendo un nuovo contratto.

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