Nel corso degli anni sono diverse le incentivazioni che si sono susseguite. Essendo dei veri e propri ricavi sono soggetti a tassazione? In questo articolo approfondiamo tutto il lato fiscale inerenti alle incentivazioni FV.
È risaputo a tutti come grazie ad un impianto fotovoltaico si riesce ad auto prodursi l’energia di cui si ha bisogno e in alcuni casi anche di guadagnarci grazie agli incentivi che si sono susseguiti negli anni.
Tuttavia, una questione che magari viene sottovalutata riguarda proprio quella della tassazione.
Prima di addentrarci è opportuno distinguere i vantaggi derivanti dall’autoconsumo da quelli di agevolazioni come incentivi conto energia o scambio sul posto.
Difatti, il beneficio economico che ne deriva dall’autoconsumo non è minimamente tassabile, in quanto derivante dalla riduzione dei prelievi di energia dalla rete nazionale.
Ciò che invece è soggetto a tassazione è l’introito derivante dalla cessione dell’energia alla rete elettrica.
La tassazione sull’energia immessa in rete
Una decina di anni fa vi è stata una massiccia incentivazione all’utilizzo di un impianto fotovoltaico supportata dagli incentivi erogati dei vari conti energia.
In questo caso non vi era nessuna necessità di preoccuparsi della tassazione in quanto le somme erogate erano destinate ad incentivare l’utilizzo del fotovoltaico e pertanto non costituivano dei ricavi.
Le cose sono cambiate da qualche anno a questa parte, dove l’incentivi hanno cambiato forma trasformandosi in uno scambio sul posto, ovvero un vero e proprio scambio virtuale dove avviene la compensazione dell’energia prodotta e non auto consumata, durante le ore in cui l’impianto è in produzione, favorendone l’utilizzo, attraverso questo scambio virtuale, nelle ore in cui l’impianto non riesce a produrre l’intero fabbisogno di consumo.
Oggi chi stipula un contratto di scambio sul posto col GSE riceverà dei pagamenti periodici tramite bonifico, che andranno a costituire un vero e proprio reddito.
La liquidazione delle eccedenze
L’energia immessa in rete con lo scambio sul posto non viene retribuita tutta allo stesso modo, ma si suddivide in:
- contributo in conto scambio dello scambio sul posto;
- ed eventuale liquidazione delle eccedenze.
In questo caso il contributo in conto scambio non è soggetto ad imposizione fiscale esclusivamente per chi utilizza un impianto per uso domestico o comunque inferiore ai 20 kW di potenza, in quanto viene configurato come un utilizzo privato e non come un’attività commerciale.
Diversa situazione invece è per la liquidazione delle eccedenze: l’energia in eccesso prodotta dall’impianto fotovoltaico potrà essere venduta generando così una vera e propria attività commerciale.
Chi non possiede partita IVA e ha un impianto sotto i 20 kW di potenza dovrà dichiarare le somme ricevute dal GSE nel modello unico o 730 come “altri redditi”.
Viceversa, in qualsiasi caso, gli utenti con partita iva, ovvero tutti gli impianti commerciali o comunque sopra i 20kW di potenza, dovranno emettere regolare fattura, pagando cosi iva e imposte dirette, al pari di qualsiasi altra attività commerciale.
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