Dopo qualche anno cambiano nuovamente le modalità per il cambio di nominativo sulle bollette luce e gas. In questo articolo approfondiamo le nuove modalità in vigore già dalla prossima Estate.
Qualche mese fa avevamo accennato sui possibili cambiamenti al vaglio da parte dell’Autorità ARERA in merito alle procedure di voltura.
Nelle settimane scorse è arrivato il verdetto definitivo al termine delle consultazioni tra l’ARERA e diversi stakeholder del settore, come associazioni, distributori e fornitori, il quale ha ufficializzato il ritorno della voltura unica, ovvero il cambio dell’intestatario della fornitura eseguito insieme ad un cambio di fornitore.
Le osservazioni si sono concentrate su come rendere questo metodo un’opportunità per gli utenti finali e di come lo stesso possa contribuire a stimolare la concorrenza tra gli operatori, incrementando la libertà di scelta dei clienti finali.
Tra gli aspetti discussi nella consultazione ci sono stati quelli inerenti ai possibili errori e rischi che la stessa procedura potrebbe generare.
Difatti da una parte c’è il rischio di un inserimento errato, in fase di contrattualizzazione, dei dati inerenti al punto di prelievo, portando a volture non richieste, dall’altra la possibilità di alimentare il fenomeno degli insoluti.
Per ovviare a ciò è stato ritenuto opportuno inserire un controllo pre-check, dove unitamente alla richiesta di switch+voltura si verifichi anche il codice fiscale dell’attuale intestatario, in questo modo di avrà la certezza della corretta indicazione del punto di fornitura.
Per quanto concerne il discorso legato alle morosità e al cosiddetto turismo energetico, i fornitori, che riceveranno la richiesta di switch+voltura, potranno valutare se accettarla o meno, anche sulla base di informazioni che riceveranno, come:
- date delle richieste di switching finalizzate, eseguite negli ultimi 12 mesi;
- date delle richieste di voltura finalizzate, eseguite negli ultimi 12 mesi;
- date delle richieste di voltura con cambio fornitore finalizzate, eseguite negli ultimi 12 mesi;
In questo modo avranno a disposizione più elementi per comprendere se la richiesta presentata sia realmente un’esigenza o una prassi messa in atto per secondi fini, come quello di evitare il pagamento dei propri consumi, cambiando in continuazione fornitore e intestatario del contratto.
Da quando si cambia
Le novità partiranno già dal prossimo 1° luglio per le utenze intestate a piccole imprese in regime di Servizio a Tutele Graduali. Invece saranno disponibili per tutte le altre tipologie di utenze a partire dal 30 settembre.
Il fornitore una volta ricevuta la documentazione potrà accettarla o meno in un tempo massimo di 3 giorni lavorativi e comunque di dovrà prevedere l’evasione della richiesta, e quindi l’esecuzione della voltura e del cambio di fornitore entro il termine di 5 giorni lavorativi.