Da 1° luglio 2021 è partito il processo automatico per l’applicazione del bonus per disagio economico luce e gas. Ma come funziona questo automatismo? Approfondiamo i vari attori e processi in questo articolo.
Sono diversi i contenuti che abbiamo dedicato al tema bonus luce e gas, in quanto con il passare degli anni è cresciuto l’interesse verso questa agevolazione.
Tuttavia la stessa nell’ultima anno è stata oggetto di una piccola, ma sostanziale, modifica.
I consumatori abituati a farne domanda tramite CAF o tramite il proprio Comune, dall’inizio di quest’anno si sono visti impossibilitati nel poter effettuare la domanda, venendo rimbalzati da un ufficio all’altro, senza ricevere delle risposte concrete sul da farsi.
Questo articolo punta a fare chiarezza su come stanno oggi le cose e su come avviene l’applicazione dell’agevolazione a chi ne ha diritto.
Riguardo i requisiti e all’ammontare del bonus non cambia nulla, i bonus avranno sempre una durata di 12 mesi a partire dalla data di ammissione alla riduzione, per chi:
- indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
- con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
- titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Come si riceve il bonus automatico
La vera modifica inerente all’automatismo riguarda il processo di comunicazione fino al riconoscimento del bonus in bolletta.
Difatti se prima bisognava segnalare, attraverso un’esplicita domanda effettuata al CAF o al Comune, il possesso dei requisiti, dal 1° luglio 2021 questa verifica avverrà in automatico, attraverso l’indotrudizione di un nuovo attore: l’INPS.
L’INPS fin da sempre ha gestito l’indicatore ISEE, che non è altro un’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie
Tra l’altro proprio L’INPS mette a disposizione sul proprio sito istruzioni chiare su come compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta dell’ISEE .
Una volta richiesta la propria DSU, l’INPS trasmetterà i dati degli aventi diritto all’agevolazione all’Acquirente Unico, una Società Pubblica senza fini di lucro, a cui è affidato il compito di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti finali.
A sua volta l’Acquirente Unico caricherà i flussi dei beneficiari su un sistema, chiamato SII (Sistema Integrato Informativo.
I Distributori di zona recepiranno i dati attraverso questa piattaforma e a sua volta li trasmetteranno ai fornitori per il riconoscimento in bolletta.
Quindi ricapitolando: il cliente finale chiede e ottiene la DSU, l’INPS trasmette i dati di chi possiede i requisiti all’Acquirente Unico che a sua volta li carica su una piattaforma per renderli visibili ai Distributori, che infine trasmetteranno il tutto alle società di vendita per l’applicazione in bolletta.

Cosa fare se il bonus non viene applicato
Il funzionamento descritto nei suoi passaggi potrebbe risultare articolato e complesso, tuttavia essendo dei processi automatici non si dovrebbero verificare grandi difficoltà nel vedersi riconosciuto il bonus in bolletta.
Tuttavia può sempre capitare che non ci si ritrovi il bonus in bolletta, vediamo quali possono essere i casi e cosa fare.
Il primo caso potrebbe essere quello di non aver richiesto, e soprattutto ottenuto, la DSU, ovvero la dichiarazione che certifichi il possesso o meno del requisito o magari lo stesso sia stato ottenuto ma supera i requisiti minimi previsti dall’agevolazione.
Se viceversa, si è ottenuto l’ISSEE e si posseggono i requisiti, vediamo cosa occorre fare.
Seppur è vero che il fornitore è l’ultimo anello della catena che vede il riconoscimento del bonus, non sempre la responsabilità di una mancata applicazione può ricadere su di lui.
Come abbiamo visto gli attori sono diversi e in ogni passaggio può verificarsi un blocco che dà origine al problema.
Senza ombra di dubbio la prima cosa da fare è segnalare al proprio fornitore la mancanza dell’applicazione del bonus, magari allegando anche il modello ISEE che certifichi il requisito minimo per l’ottenimento.
Il fornitore, a sua volta, invierà una comunicazione al distributore di zona, richiedendo il motivo del mancato flusso, e il distributore a sua volta all’interfaccia di riferimento, fino all’individuazione del problema.
In questo modo viene avviata una vera e propria segnalazione a cascata, che magari allunga un po’ i tempi per l’ottenimento dello sconto, ma garantirà con certezza di individuare dov’è stato il problema.