Dopo il via al cantiere “Bolletta 2.0.” arrivano le prime modifiche già a partire dal 1° luglio. In questo articolo vediamo quali sono le novità e cosa cambia.
Solamente 6 mesi fa l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (ARERA) apriva ufficialmente il cantiere per aggiornare la cosiddetta bolletta 2.0, lo strumento introdotto nel 2014 per aumentare la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e gas in modo razionalizzare e semplificare le informazioni contenute nelle fatture.
Tuttavia, con il passare degli anni, e l’evoluzione del mercato, ci si è accorti che andava migliorato questo strumento per renderlo quanto più efficiente.
Ed è così che il provvedimento di modifica, che si concluderà a fine anno, vede i primi cambiamenti, a partire già dal 1° luglio.
Scopriamo le principali novità!
Addio costo medio unitario
Una delle prime novità che salto all’occhio e proprio quella dell’eliminazione della voce “costo medio unitario”.
In breve il costo medio unitario era un dato ottenuto dal totale della bolletta diviso i consumi effettuati nel periodo di riferimento, quindi lo stesso era soggetto a continue variabili.
Spesso tale dato risultava fuorviante per i consumatori e sfruttato in maniera ingannevole dai #truffavendoli dell’energia.
Dal 1° luglio ufficialmente potremmo dire addio a tale voce e poter tornare a confrontare correttamente le voci di costo!
Nuove modalità di invio bolletta
In un’era sempre più digitale è stato necessario aggiornare anche le modalità di invio delle bollette e soprattutto differenziare i termini “elettronico” e “ dematerializzato”.
In questo articolo avevamo parlato di come già la bolletta elettronica fosse obsoleta: detto fatto.
Anche l’Autorità ha trovato corretto correggere i termini e incominciare a parlare di “dematerializzazione” in quanto oggi sono molteplici le modalità di invio delle bollette:
- Classifica bolletta cartacea;
- Bolletta tramite email;
- Invio dell’estratto conto;
- Invio di un link con il totale di pagare.
In ogni caso la cosa fondamentale è che i recapiti di invio siano comunicati dal cliente stesso.
Obbligo di recapito e non di sola emissione
Un’altra sostanziale modifica introduce l’obbligo di emissione.
Cosa vuol dire?
Potremmo definirlo un gioco di parole, ma prima di questa modifica le società di vendita erano tenute ad “emettere” la bolletta, cosa ben diversa dal recapitare.
Difatti diverse erano i casi in cui la bolletta non perveniva in casa e si era costretti a telefonare al servizio clienti per l’invio in altro formato.
Le nuove modifica vedono la sostituzione del termine “emettere” con “recapitare”, quindi si presuppone che si stia andando verso una direzione dove la consegna della famigerata bolletta dovrà essere tracciato per permettere l’effettiva consegna da parte della società di vendita.
Quali saranno le prossime modifiche che verranno introdotte di qua a fine anno?
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